CIRCOLARE N. 47/2016 – SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA

Nota Ministero del Lavoro, Direzione Generale er l’attività ispettiva – APPLICAZIONE CCNL LEADER NEGLI APPALTI PUBBLICI

Il Ministero del Lavoro, con la nota in oggetto, richiama l’attenzione degli Enti di vigilanza sulla necessità di procedere ad una puntuale verifica in relazione al personale impiegato nell’ambito di appalti pubblici, al rispetto della CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SOTTOSCRITTA DALLE PARTI SOCIALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE.

Inoltre, richiama il suo personale ispettivo ad attenersi alle istruzioni date (passate e presenti) in sede di verifica sulle imprese che operano nell’ambito degli appalti pubblici, adottando i relativi provvedimenti ove necessario e segnalando gli stessi alle stazioni appaltanti.

Si tratta, come noto, di un tema particolarmente importante nel nostro sistema, più volte evidenziato sia negli Osservatori provinciali della cooperazione sia nei dialoghi con lo stesso Ministero, ad esempio sulle problematiche del settore merci-logistica.

Ed infatti, il Ministero dedica uno specifico passaggio alla cooperazione partendo proprio dall’articolo 7, comma 4 della legge n. 31/2008 che recita:

“4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.”

Come noto, e come ribadito più volte in questi anni dalla DG attività ispettiva, questa norma afferma la legittimità solo dei CCNL stipulati dalle Organizzazioni Cooperative e dai Sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche quando siamo in presenza di una pluralità di contratti nella stessa categoria di attività.

Inoltre, vale la pena ricordare che con questa norma viene superato il limite dell’appalto pubblico perché la stessa trova applicazione anche negli appalti privati.

La nota ripercorre tutto il quadro normativo di riferimento di livello generale, modificato recentemente con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (Dlgs. n. 50/2016), cui si aggiunge come detto l’approfondimento della disciplina specifica per le cooperative.

Abbiamo più volte illustrato il portato di tale norma, alla luce sia della sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015 con cui la Consulta ne ha ribadito la legittimità costituzionale, sia delle diverse note ministeriali degli anni passati con cui si è richiamata l’attenzione delle DPL e degli Osservatori provinciali.

L’applicazione dell’art. 7, comma 4, della legge 31/2008 va dunque verificata nel caso degli appalti pubblici al pari del rispetto di tutta la disciplina generale che impone l’applicazione dei CCNL leader per tutti i dipendenti, e quindi anche per i lavoratori non soci delle cooperative.

Il Ministero ricorda come sia stato più recentemente il decreto legislativo n. 50/2016art. 30, comma 4 – a prevedere “inequivocabilmente” l’applicazione della contrattazione collettiva stipulata dalle parti sociali comparativamente più rappresentative avuto riguardo al settore e alla zona in cui si eseguono le prestazioni e all’attività svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. Non si tratta di un orientamento così diverso dal passato e previsto dal legislatore anche nel vecchio codice degli appalti.

Ci preme ricordare, peraltro, che proprio il nuovo codice degli appalti conferma la rilevanza di fatto delle tabelle di costo di lavoro definite periodicamente dal Ministero del Lavoro sulla base dei CCNL leader nella fase di aggiudicazione degli appalti ai fini dell’individuazione delle c.d. offerte anomale (art. 97).

La nota ministeriale si sofferma, inoltre, su 2 ulteriori passaggi normativi, in vigore già da tempo, sempre a garanzia dell’applicazione dei contratti leader:

  • la fruizione di qualsiasi beneficio normativo e contributivo – ivi compresi l’esonero contributivo previsto dalle ultime due leggi di stabilità – vincolata all’applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (ex art. 1, comma 1175, legge 296/2006);
  • l’assunzione della retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria quale base minima di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali (art. 1, comma 1, D.L. 338/1989 e art. 2, comma 25, legge 549/1995).

Infine, proprio con riferimento agli obblighi contributivi e retributivi il Ministero ricorda il tema della RESPONSABILITA’ SOLIDALE, come da ultimo disciplinata dall’art. 105 del Dlgs. n. 50/2016 in materia di subappalto.

In particolare, nel richiamare la responsabilità in solido dell’aggiudicatario rispetto al subappaltatore, viene precisato che anche in questo caso il punto di riferimento sono i contratti collettivi stipulati dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (ciò sia in termini generali per tutti i lavoratori – ai sensi appunto del D.L. 338/1989 – sia con specifico riferimento ai soci-lavoratori – legge n. 31/2008).

Si rimanda al documento allegato per ulteriori approfondimenti.

 

pML-nota2016-Applicazione-CCNL-nell´ambito-degli-appalti-pubblici