CIRCOLARE N. 46/2016 – SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA

Dimissioni on line, nuove FAQ dal Ministero del Lavoro

Il Ministero del lavoro ha aggiornato, sul sito internet, la sezione relativa alle FAQ in materia di dimissioni telematiche, rispondendo a 3 ulteriori quesiti, di cui uno di rilevante interesse per le cooperative. Viene infatti confermata con decisione la validità delle procedure in oggetto per le dimissioni telematiche anche per il socio lavoratore di cooperativa, oltre che per l’apprendista che decida di recedere dal rapporto lavorativo in atto.

Continua a trovare applicazione invece la procedura manuale nel caso di rapporti iniziati prima del 2008 e per i quali non siano disponibili comunicazioni telematiche.

Come già fatto nelle precedenti circolari riportiamo integralmente i testi dei 3 nuovi quesiti.

 

  1. Nel caso di socio lavoratore è necessario effettuare la procedura telematica nei casi di dimissione o risoluzione consensuale?

Premesso che tra il socio lavoratore e la società cooperativa si instaurano due distinti rapporti giuridici, quello associativo e quello di lavoro; il primo è regolato dalle relative norme del codice civile, il secondo dalle norme afferenti al rapporto di lavoro, tra cui la L. n. 142 del 2001 finalizzata a tutelare la posizione del socio lavoratore.  Vista l’intima connessione dei due rapporti, la previsione di cui al secondo comma dell’art. 5 della legge n. 142/2001 va intesa nel senso che, in seguito al recesso da socio, il lavoratore dovrà effettuare la trasmissione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.

 

  1. Prima di accedere alla compilazione del modello telematico il sistema richiede se il rapporto di lavoro oggetto delle dimissioni o della risoluzione consensuale sia stato instaurato prima o dopo il 2008. In quest’ultimo caso vengono recuperati alcuni dati presenti nella comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro. Qualora non vi siano comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro come si deve operare?

In questo caso è possibile selezionare l’opzione “Prima del 2008” e compilare manualmente i campi del modello telematico, senza indicare la data di inizio del rapporto di lavoro che non è un campo obbligatorio.

 

  1. Il recesso dell’apprendista al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 81/2015 si deve manifestare attraverso la procedura telematica dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 151/2015?

Sì, il recesso dell’apprendista si deve manifestare attraverso la procedura telematica, in quanto si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, il quale, ove le parti non recedano dal medesimo, “prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, così come espressamente stabilito dall’art. 42, quarto comma, del Decreto Legislativo 81/2015.